Dal 1° gennaio 2023 entra in vigore l’obbligo dell’etichettatura ambientale degli imballaggi previsto dall’art. 219 comma 5 del d.lgs. n.152/2006.
- E’ necessaria l’indicazione della codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31997D0129) su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) per identificare i materiali che costituiscono gli stessi;
- Sui soli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche diciture opportune per indirizzarlo nella successiva raccolta differenziata;
- Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda cliente ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obbiettivo nel rispetto, comunque, di linee guida definite dal Ministero della Transizione Ecologica;
Qualora intendiate cedere i vostri articoli al consumatore, vi invitiamo a contattarci per verificare se l’etichettatura presente sui nostri prodotti sia aderente alla normativa citata.
Qualora i vostri articoli non siano destinati al consumatore, oppure la realizzazione di tale etichettatura su di essi comporti maggiori e specifici oneri economici o ancora non sia tecnicamente realizzabile direttamente sull’imballaggio, l’informativa relativa alla composizione dell’imballaggio sarà da noi fornita con una specifica nota allegata alla bolla di consegna.
Questa soluzione è conforme a quanto previsto dalle attuali indicazioni ministeriali sulla materia.
Maggiori informazioni sull’etichettatura ambientale sono disponibili al seguente link: https://www.conai.org/domande-frequenti-faq/ –> etichettatura ambientale degli imballaggi.
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